Documenti istituzionali

Regolamento d'Istituto

Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola: dichiara le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilisce le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevede eventuali sanzioni.

Risulta evidente lo stretto legame tra regolamento d'istituto e piano dell'offerta formativa del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione.

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ART. 1 – L’INGRESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI

L’orario scolastico viene fissato all’inizio dell’anno dagli organi competenti. In ottemperanza alle norme contrattuali, gli insegnanti sono tenuti ad essere in aula, per assistere all’entrata degli studenti, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, rientrando nella loro responsabilità la vigilanza sull’incolumità degli studenti da quel momento fino al termine dell’attività didattica. Gli studenti hanno accesso all’istituto soltanto cinque minuti prima del suono della prima campana, dato che in orario precedente non potrà essere garantita la sorveglianza. Deroghe potranno essere tenute in considerazione soltanto nei mesi invernali, in presenza di condizioni meteorologiche proibitive, previo accordo con le famiglie (Patto di Corresponsabilità).

ART. 2 – AMMISSIONE DEGLI STUDENTI IN CLASSE

Le lezioni hanno inizio al suono della seconda campana.

Gli studenti che giungano occasionalmente in ritardo rispetto all’orario di ingresso, saranno ammessi, dai docenti presenti in aula per due ritardi consecutivi, mentre la 3° entrata posticipata (poi la 6°, la 9°, ecc.) dovrà essere autorizzata dalla dirigenza (DS, vicario e collaboratori della dirigenza). Nel caso di ritardi superiori ai dieci minuti, lo studente viene ammesso alle lezioni soltanto alla seconda ora, dal docente della seconda ora, seguendo comunque la procedura succitata.

Tutti i ritardi devono essere giustificati, o la giornata stessa o il giorno successivo. Sulla base del Patto di Corresponsabilità che si concorderà con le famiglie, verranno stabilite le misure preventive e disciplinari nel caso ritardi ed assenze non vengano tempestivamente giustificate. Non saranno autorizzate entrate posticipate oltre la 3° ora di lezione.

ART. 3 – LE ASSENZE, LE GIUSTIFICAZIONI E LE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Tutte le assenze degli studenti minorenni vanno giustificate dai genitori; quelle degli studenti maggiorenni possono essere giustificate da loro stessi.

Nel patto di corresponsabilità verranno concordate le modalità che regoleranno il rapporto con le famiglie degli studenti maggiorenni.

La giustificazione deve essere presentata all’insegnante all’inizio della prima ora di lezione del giorno in cui lo studente torna a scuola. L’insegnante ha l’obbligo di annotare sul registro di classe l’avvenuta presentazione della giustificazione. Nel caso di assenze che si protraggano oltre cinque giorni, se sono dovute a malattia, l’insegnante riammette a scuola lo studente solo previa presentazione del certificato medico; se l’assenza prolungata è dovuta a motivazioni familiari di varia natura, il Dirigente riammette a scuola lo studente solo dopo un diretto colloquio con i genitori, i quali sono tenuti a rilasciare una dichiarazione scritta in cui attestano sotto la loro responsabilità che l’assenza è dipesa da cause diverse dalla malattia.

ART. 4 – ASSENZE COLLETTIVE DEGLI STUDENTI

Per le assenze collettive, in occasione di manifestazioni pubbliche o di scioperi indetti dalle organizzazioni studentesche, non essendo di per se giustificabili, ogni studente, all’inizio delle lezioni del giorno successivo, è tenuto ad acquisire sul libretto la dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell’assenza del figlio.

Tutte le assenze collettive, comunque, rientrano fra quelle che vanno comunicate alla famiglia, di cui all’articolo precedente. Il loro verificarsi, riducendo il numero dei giorni di lezione, deve essere tenuto in conto al momento della realizzazione delle attività didattiche straordinarie (es. viaggi d’istruzione ).

ART. 5 – SCIOPERO DEI DOCENTI

In occasione di azioni di sciopero proclamate da alcune o tutte le organizzazioni sindacali del personale docente potranno essere disposte variazioni di orario che prevedano anche l’uscita anticipata dalla scuola.

Tali variazioni saranno, nei limiti del possibile comunicate per tempo alle famiglie.

ART. 6 – USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA DEGLI STUDENTI

Gli studenti non possono allontanarsi dai locali della scuola durante le ore di lezione, o dai locali/luoghi dove si svolgono attività ufficialmente promosse o autorizzate dagli organismi di istituto, nell’ambito dei progetti del P.O.F.

Agli studenti maggiorenni solo in casi di riconosciuta necessità sarà concesso di usufruire dell’uscita anticipata dall’istituto. Gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola soltanto se accompagnati da un genitore o da chi su di loro esercita la potestà familiare. In alternativa si richiede una formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui “delegare” l’attività di “ritiro” degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe) – nota dell’ Avvocatura di Stato del 06/12/2000 -.

Nel caso uno studente si sentisse male nel periodo della sua permanenza a scuola, si prenderà contatto con la famiglia affinché qualcuno venga a prelevarlo. Qualora fosse impossibile contare sulla venuta tempestiva di un familiare e il caso presentasse i caratteri dell’urgenza, si provvederà a rivolgersi al pronto intervento dell’Ospedale. In assenza dei Docenti nelle ultime due ore gli studenti, previa autorizzazione della famiglia per i minorenni, potranno uscire in orario anticipato dopo la 4° o 5° ora di lezione, nel caso non fosse possibile avvalersi di docenti supplenti. Agli allievi autorizzati all’uscita anticipata, terminate le lezioni, è comunque vietato rimanere all’interno dell’edificio scolastico (aula magna, cortile, aule).

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate alla dirigenza (DS, Collaboratore vicario) entro la prima ora di lezione.

ART. 7 – LA VIGILANZA SUGLI STUDENTI – L’INTERVALLO

Durante l’intervallo con relativa sospensione delle lezioni, gli studenti potranno uscire dalle rispettive aule e soffermarsi nei corridoi, nell’aula magna e nel cortile adiacente l’aula magna. Durante l’intervallo, agli studenti invece sarà vietato soffermarsi nei laboratori, di informatica, fisica, chimica. Le uscite degli studenti, durante le lezioni, possono essere concesse dal docente per pochi minuti, e tassativamente ad un solo studente per volta.

Il docente ha l’obbligo di vigilare sugli studenti, nell’aula, nei laboratori, in palestra, durante l’ora di lezione di sua competenza. Nel caso il docente dovesse allontanarsi dall’aula durante la lezione, dovrà chiedere ad un collaboratore scolastico di vigilare momentaneamente sulla classe. Nei restanti ambienti della scuola (corridoi, aula magna, bagni, cortili interni) la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici, che saranno supportati, durante l’intervallo, anche dai docenti, cui viene affidata la vigilanza durante l’intervallo, in base ai turni di assistenza predisposti dal dirigente scolastico.

ART. 8 – VIGILANZA PER ATTIVITA’ DIDATTICHE COLLATERALI

Per le attività didattiche svolte in ambiente non scolastico, o in orario extrascolastico (conferenze, uscite didattiche, e.a.) è richiesta la preventiva dichiarazione di presa di conoscenza e di consenso dei genitori. All’insegnante compete la responsabilità di vigilanza durante lo svolgimento di tali attività, e durante eventuali spostamenti. Per tutti gli spostamenti in gruppo/classe, che prevedono la presenza dell’insegnante ai fini della vigilanza, agli studenti, nemmeno ai maggiorenni, è consentito spostarsi individualmente, usando il proprio mezzo di trasporto, che sia la bici o l’automobile.

Per eventuali spostamenti individuali, le modalità e le rispettive responsabilità saranno concordate con gli studenti e le famiglie (patto di corresponsabilità).

ART. 9 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione vale quanto disposto dalle norme contenute nelle disposizioni ministeriali.

Tuttavia, per maggior precisione, si stabilisce che:

I Viaggi di istruzione sono attività integrative dei percorsi culturali degli indirizzi di studio. Sono proposti dai Docenti dei C. di C., in funzione della progettazione didattica specifica per la classe.

Gli insegnati promotori presenteranno il progetto culturale, debitamente inserito nel percorso didattico attinente la varie discipline di studio, alle famiglie, ai fini dell’approvazione (per verificare a priori il raggiungimento del numero indispensabile di partecipanti), tenendo conto anche di un preventivo di spesa approssimativo, e pertanto in tale fase non vincolante.

La richiesta, vagliata dalla Commissione Viaggi/Attività integrative che ne constaterà la completezza della documentazione e la validità culturale, sarà inoltrata al dirigente scolastico, che in collaborazione con la segreteria provvederà ad acquisire i preventivi da almeno tre agenzie viaggio. Viaggi d’istruzione all’estero saranno sottoposti all’esame del C.I.

Non è competenza dei docenti coinvolti nel viaggio d’istruzione di contattare direttamente le agenzie viaggio.

Per tutti i dettagli operativi si rimanda al regolamento viaggi d’istruzione, che costituisce parte integrante di questo Regolamento.

ART. 10 – UTILIZZAZIONE DELLE AULE SCOLASTICHE

E’ concesso l’uso pomeridiano dei locali dell’Istituto agli studenti e ai genitori che ne facciano richiesta, per riunioni o incontri promossi dai rappresentanti dei Consigli di Classe o del Consiglio di Istituto, o anche per attività di carattere culturale e sociale, previa richiesta da presentare al Dirigente scolastico. Tale richiesta, ai fini organizzativi, deve essere presentata con un anticipo di almeno una settimana rispetto al giorno per cui si chiedono i locali.

Nel patto di corresponsabilità saranno concordate i dettagli organizzativi e le modalità operative di tali iniziative.

ART. 11 – COLLOQUI DELLE FAMIGLIE CON I DOCENTI

Per i colloqui dei genitori con gli insegnanti, salva ogni diversa organizzazione stabilita dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe o dal Comitato dei Genitori, sono convocati due incontri pomeridiani da tenersi uno per ogni quadrimestre: il primo a dicembre, il secondo a marzo.

Ogni docente, inoltre, mette a disposizione delle famiglie un’ora alla settimana, in cui riceverà i genitori, ma soltanto previo appuntamento, con almeno un giorno di anticipo. La dirigenza scolastica è a disposizione delle famiglie tutte le mattine, dalle 9 alle 13, ed anche in orario pomeridiano (15-17), previo appuntamento da richiedere anche telefonicamente, o via e-mail, alla segreteria URP (con almeno un giorno di anticipo). Il dirigente scolastico, se fuori sede, sarà comunque sostituito a tutti gli effetti dal  collaboratore vicario.

I colloqui sono sospesi nelle ultime quattro settimane prima del termine delle lezioni.

ART. 12 – DIVIETO DI INGRESSO DI ESTRANEI A SCUOLA

Gli insegnanti, gli studenti e il personale della scuola possono ricevere estranei nei locali dell’Istituto soltanto previa autorizzazione della dirigenza. Il personale non docente incaricato della sorveglianza delle porte d’ingresso dovrà far rispettare il suddetto divieto. Il personale docente e non docente ha l’obbligo di comunicare immediatamente alla dirigenza eventuali (anche presunte) presenze di estranei non autorizzati e, soprattutto, poco convincenti, chiedendo loro, ove possibile, di identificarsi all’istante.

Agli studenti è severamente vietato aprire, dall’interno, le porte ad esterni non autorizzati. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà, per gli studenti, severe sanzioni disciplinari, che saranno ratificate nel patto di corresponsabilità da concordare con studenti e famiglie.

ART. 13 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Consiglio di Istituto procede a indicare i criteri generali per la formazione delle classi, tenendo conto della normativa ministeriale in vigore.

Il Consiglio di Istituto delibera i criteri suindicati tenendo conto delle situazioni determinate dai processi sperimentali in atto e facendo salvi i seguenti principi.

1) evitare ogni possibile forma di discriminazione o di emarginazione socio-culturale dei singoli studenti,

2) rispettare la richiesta dell’indirizzo avanzata dal singolo studente all’atto della domanda di iscrizione;

3) conservare i gruppi di studenti che provengono dallo stesso paese e la richiesta di essere collocati nella medesima classe di quegli amici che siano indicati dallo studente negli appositi modelli di iscrizione, fermo restando che non si debbano creare dislivelli numerici tra classi parallele.

ART. 14 – DIVIETO DI PROPAGANDA POLITICA E PUBBLICITA’ COMMERCIALE

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

E’ fatto divieto a chiunque di affiggere manifesti e distribuire (anche gratuitamente) volantini o giornali in cui si trattino argomenti di dibattito partitico o di propaganda. Ogni stampato od ogni comunicazione che  a parte degli organizzatori o di singole persone si richieda che vengano diffusi fra gli studenti o nei locali della Scuola, deve essere portato in ogni caso in preventiva visione al dirigente e affisso o distribuito solo dietro sua autorizzazione.

A tutte le componenti della scuola (studenti, genitori, personale docente e non docente) non è consentito, inoltre, distribuire all’interno della scuola, campioni di merce o materiale pubblicitario, ai fini commerciali.

ART. 15 – NORME GENERALI

Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto verso la persona e verso le strutture e gli ambienti scolastici.

E’ severamente vietato fumare negli ambienti scolastici e nelle aree verdi interne, secono quanto stabilito dal D.L. 104/2013, cha esteso il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche

Non è consentito, inoltre, l’uso del cellulare in classe. Questo non solo per ovviare il più possibile a momenti di disturbo, ma anche per salvaguardare la privacy della classe e dei singoli.

Tutte le disposizioni inerenti il rispetto della persona, dell’ambiente, delle regole concordate collegialmente e con le famiglie e della puntualità nello svolgimento del proprio lavoro valgono per tutte le componenti scolastiche, sulla base anche delle norme contrattuali per il personale docente e non docente, e del patto di corresponsabilità contenente disposizioni specifiche e dettagliate concordate con le famiglie.

Provvedimenti disciplinari:

Uso del cellulare in classe: qualora uno studente fosse sorpreso nell’uso del cellulare durante le ore di lezione, questi riceve una nota disciplinare ed è tenuto a depositare lo strumento sulla cattedra. Nel caso si rifiutasse di farlo riceverà un’ulteriore nota disciplinare. (delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto, a.s. 2014/15)

Per gli studenti maggiorenni colti a fumare:

  • Alla prima infrazione, sanzione amministrativa e annotazione disciplinare;
  • Alla seconda infrazione, sanzione amministrativa e annotazione disciplinare;
  • Alla terza infrazione, sanzione amministrativa e procedura di sospensione dello studente.

Per gli studenti minorenni colti a fumare:

  • Alla prima infrazione, annotazione disciplinare;
  • Alla seconda infrazione, annotazione disciplinare;
  • Alla terza infrazione, sanzione amministrativa e procedura di sospensione dello studente.

(delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto, a.s. 2014/15)

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